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È operante la Legge di riforma della scuola. Sullo sfondo si profila la richiesta di referendum abrogativo

ITALIASCUOLA - Il DDL di riforma della scuola, fortemente voluta dal governo Renzi, ma osteggiato con altrettanta decisione da una parte importante di docenti, personale Ata, studenti e genitori, dopo le fasi convulse dei passaggi alle camere, scandite dalle molteplici forme di protesta nelle piazze e attraverso i social network, con la firma del Presidente Mattarella é diventato legge dello Stato. Un epilogo deludente per le centinaia di migliaia di docenti, associazioni e sindacati di categoria che avevano invece richiesto a gran voce modifiche sostanziali, se non proprio il ritiro, stralciando la questione delle assunzioni dei docenti precari. Mentre si é già messa in moto la macchina procedurale che porterà all'assunzione di oltre 102 mila docenti, non si allenta la mobilitazione sociale con le organizzazioni di categoria impegnati nella faticosa ricerca di trovare un momento di sintesi per puntare alla richiesta di referendum abrogativo.

Il maxiemendamento che sostituisce completamente gli articoli 1-26 del ddl, secondo il giudizio degli interessati, i docenti e gli studenti, è addirittura peggiorativo rispetto al testo approvato dalla Camera. Eccone i contenuti dopo le modifiche apportate dal Senato e confermate in toto dall'aula di Montecitorio il 13 luglio 2015.
- L'articolo 1 ribadisce i principi dell'autonomia scolastica che dovrà essere attuata attraverso la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina, il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo. In particolare le scuole dovranno garantire "l'apertura pomeridiana e la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe", senza però aumentare il numero di queste ultime; potranno rimanere aperte anche d'estate, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, durante i quali gli istituti e gli enti locali promuoveranno "attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive" da svolgersi all'interno degli edifici scolastici.
- La legge di riforma della scuola, nei commi 94 e seguenti, conferma l'assunzione con un Piano straordinario, di oltre 102 mila docenti fra i quali sono compresi i vincitori, gli idonei del concorso a cattedre del 2012 e gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento, lasciando quindi fuori gli abilitati della  seconda fascia delle graduatorie d'istituto. Invece, per quanto riguarda gli abilitati Tfa e Pas, anche loro esclusi dal Piano assunzioni, è stato previsto un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, da bandire entro il 1° ottobre 2015 e riservato esclusivamente ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o la tipologia di posto per cui concorrono. Il numero di idonei, non potrà essere superiore al 10% del numero dei posti banditi.
- Il comma 66 introduce il tema degli ambiti territoriali, "suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto", nei quali saranno distribuiti i ruoli del personale docente della scuola la cui definizione sarà affidata agli uffici scolastici regionali che dovranno provvedere entro il 30 giugno 2016. All'interno degli ambiti territoriali, la cui ampiezza sarà "inferiore alla provincia o alla città metropolitana", saranno costituite le Reti di scuole le quali potranno utilizzare gli stessi docenti e accorpare le segreterie amministrative; esse andranno a regime a partire dall'anno scolastico 2016/2017. Gli ambiti territoriali saranno definiti in base a tre criteri: la popolazione scolastica, la prossimità delle istituzioni scolastiche e le caratteristiche del territorio, tenendo conto "delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole in carcere, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto".
Oltre alla definizione dei criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti all'interno delle reti, le istituzioni scolastiche si accorderanno anche sugli insegnamenti opzionali, quelli specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani dell'offerta formativa. Anche la formazione dei docenti potrà essere "condivisa" e quindi ai docenti potrà essere chiesta maggiore mobilità per la propria formazione. Identico discorso riguarderà le risorse destinate all'intera rete che dovrà gestirle "per il perseguimento delle proprie finalità" e avrà l'obbligo di rendere pubblici i rendiconti e le decisioni adottate.
- Il Piano dell'offerta formativa, così come disegnato dal comma 14 del maxiemendamento, sarà triennale, ma potrà essere "rivisto annualmente entro il mese di ottobre". L'iter di preparazione del Pof prevede l'elaborazione da parte del Collegio dei docenti sulla base "degli indirizzi definiti dal dirigente scolastico" e la successiva approvazione del Consiglio di istituto. Il nuovo Pof triennale dovrà prevedere "il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia sulla base del monte ore degli insegnamenti, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga".
La contestatissima parte che affida al dirigente scolastico la scelta dei docenti a cui attribuire gli incarichi (commi 78-81), andrà a regime dal 2016 mentre per il prossimo anno scolastico le procedure rimarranno invariate. Il dirigente, per la copertura dei posti della scuola "propone" gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, "anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104". Quindi i docenti con disabilità personale avranno la priorità nella sede presso cui invieranno il curriculum. "Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui al comma 14. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti, sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica". Il preside potrà  inoltre utilizzare i professori in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso e siano in possesso di  titoli di studio, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire'. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato, "purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa"; ciò significa che il rinnovo non sarà più legato alla discrezionalità del dirigente, ma ad un cambio di progettazione dell'intero istituto.
- "Il dirigente scolastico, - precisa il comma 80 - nel conferire gli incarichi, è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale". L'incarico si perfeziona con l'accettazione della proposta da parte del docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. In caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, sarà l'ufficio scolastico regionale a provvedere ad assegnarli d'ufficio alle istituzioni scolastiche. Lo stesso Usr conferirà l'incarico ai docenti non destinatari di alcuna proposta (comma 81). Nell'ambito dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico potrà individuare fino al 10% di docenti che costituiranno lo staff e lo coadiuveranno in attività di supporto organizzativo e didattico, fermo restando il fatto che non dovranno esserci maggiori oneri per lo Stato.
- I commi 92 e 93 si occupano della valutazione dei dirigenti scolastici sulla base del miglioramento formativo e scolastico degli studenti, sulla direzione unitaria della scuola, le competenze gestionali e organizzative e la valorizzazione dei meriti del personale dell'istituto. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici sarà composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, per il triennio 2016-2018, potranno essere affidati incarichi ispettivi a tecnici del ministero dell'Istruzione.
- Per quanto riguarda la formazione, il comma 120 del maxiemendamento istituisce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado il cui ammontare sarà di 500 euro annui e potrà essere utilizzato per l'acquisto di libri, software, biglietti per concerti, mostre, partecipazione a corsi, ecc. A questi si aggiungono anche 40 milioni di euro stanziati per la loro formazione durante il servizio. Il ddl, inoltre, mette a disposizione 200 milioni di euro a partire dal 2016 per il merito del singolo docente: il bonus, che si configura come indennità accessoria, sarà attribuito dal dirigente a singoli docenti sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di valutazione e motivando la propria decisione al Consiglio di Istituto (commi 125-127).
- Per quanto riguarda le supplenze, il comma 84 conferma che sarà sempre il dirigente a effettuare le sostituzioni dei docenti assenti, fino a 10 giorni, con personale dell'organico dell'autonomia che, "ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d'istruzione di appartenenza".
- Anche il Comitato per la valutazione dei docenti, previsto da un decreto del 1994 del primo Governo Berlusconi, è stata modificato nella la sua composizione: il comma 128 stabilisce, infatti, che ne faranno parte, oltre al preside, quattro docenti (tre scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio d'istituto), due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto.
- La legge approvata dà ulteriore impulso al collegamento fra scuola e mondo del lavoro prevedendo, al comma 33, percorsi di alternanza "negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno, 200 ore nel triennio". Tutte le disposizioni si applicheranno a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso,. alla data di entrata in vigore della legge. Prevista anche la possibilità di stipulare convenzioni con gli ordini professionali e che il percorso di alternanza scuola-lavoro possa essere svolto durante la sospensione delle attività didattiche e anche con la modalità dell'impresa formativa simulata.
- Per quanto riguarda, infine, l'Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame dovrà tenere conto del curriculum dello studente (comma 30).

Nei giorni immediatamente successivi la data di entrata in vigore della legge 107\2015, la Direzione generale per il Personale scolastico del Miur ha pubblicato il decreto contenente l'informativa sul piano straordinario di assunzioni prevista dall'art. 1 comma 95 della legge. Ecco le indicazioni fornite dall'Amministrazione con relativa tempistica circa le 102.734 assunzioni previste:
> sono state rese disponibili le tabelle con la consistenza complessiva del numero dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento e del concorso 2012.
> martedì 21 luglio la data prevista per la pubblicazione sulla 4^ serie speciale della Gazzetta Ufficiale dell'avviso con il quale saranno fornite indicazioni per la presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati a partecipare al suddetto piano. Tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti.
> le domande dovranno essere presentate in modalità istanze on line a partire dal 28 luglio, fino alle ore 14 del 14 agosto 2015
> gli aspiranti sono tenuti a indicare, in ordine di preferenza, tutte le province.
> L'articolo 5 (Trattazione della domanda - procedura di assunzione) prevede, tra l'altro che, "All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.
Per quanto riguarda la decorrenza della nomina e l'assegnazione della sede (art. 7), viene stabilito che "Le nomine effettuate entro il 15 settembre 2015 comportano l'immediata presa di servizio. In caso di nomine effettuate successivamente al 15 settembre 2015 l'assegnazione della sede avviene al termine della relativa fase salvo che l'aspirante nominato in ruolo sia titolare di contratto di supplenza diverso da quello per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avverrà dal I settembre 2016 per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al l luglio 2016, ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche".

Pio G. Sangiovanni
26/07/2015

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