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Regolamento borse lavoro

REGOLAMENTO BORSE-LAVORO

(Approvato con Delibera n. 6 del Consiglio Comunale di Orsomarso nella seduta del 5 luglio ’04)

 

Art. 1

Sono destinatari degli interventi i cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

  • Residenza da almeno un anno nel territorio cittadino;
  • Stato di disoccupazione.

 

Art. 2

Le prestazioni economiche, in relazione alla gravità del bisogno ed agli scopi che con l’intervento vengono prefissi di conseguire, si attuano attraverso progetti di aiuto economico (continuativo e/o straordinario), mediante inserimenti socio-lavorativi;

 

Art. 3

Il Comune, nell’ambito della situazione di bisogno, per come previste dal presente regolamento, realizza interventi di aiuto a persone promuovendo progetti di inserimento lavorativo indirizzati a cittadini in situazioni di disagio individuale diverse, che vanno dalle forme di disadattamento sociale, alle condizioni di handicap psicofisico o stato disoccupazionale.

L’iniziativa deve avere, tra le sue finalità principali, il raggiungimento della massima integrazione sociale e valorizzazione dei soggetti interessati. Un rapporto tra la presenza inserita e il Comune si colloca nel quadro degli interventi di assistenza sociale ed è finalizzato alla promozione dell’autonomia, alla realizzazione dell’integrazione sociale e all’aiuto personale.

Il Comune stabilisce, mediante deliberazione di Giunta Comunale, il numero delle borse lavoro da attivare ed il conseguente onere a proprio carico, i settori con le relative attività nell’ambito dei servizi comunali e provvede ad approvare il relativo bando. A seguito della pubblicazione del bando potranno essere presentate le domande da parte dei soggetti interessati alle borse lavoro.

Il rapporto tra Comuni e soggetto inserito non si configura come rapporto di lavoro ma rientra nel quadro dell’intervento di assistenza sociale.

L’attività prestata dal soggetto beneficiario della borsa-lavoro non determina vincoli per il Comune e non potrà dare adito ad alcuna rivendicazione di assunzione da parte dei soggetti inseriti, ma esclusivamente ad un rapporto di locazione ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente occasionale e non professionale, per cui le prestazioni non devono essere assoggettate ad IVA.

L’inserimento lavorativo di ciascun soggetto avrà una durata che sarà stabilita dalla giunta Comunale in sede di approvazione del bando di gara e potrà avere anche durata non continuativa.

Il progetto lavorativo al fine di permettere, un adeguato inserimento nel mondo del lavoro, nel rispetto delle attitudini e delle capacità lavorative dei soggetti potrà essere concordato con i servizi sociali dell’Azienda Sanitaria Locale.

La data di inizio e termine dei singoli inserimenti per eventuali portatori di handicap, saranno concordati con operatori dell’ASL, per quei progetti cui siano inseriti, con i diretti interessati e con i Settori comunali cui viene devoluto la competenza all’attuazione del progetto.

 

Art. 4

I soggetti interessati sono coperti da polizza assicurativa per infortuni e danni a terzi da parte del Comune.

 

Art. 5

L’esperienza dell’inserimento lavorativo si svolgerà presso i vari servizi comunali (scuole comunali, servizi vari svolti dal Comune nel settore dell’ambiente, della viabilità, dell’arredo urbano, del servizio idrico a supporto degli uffici comunali ed ogni altro servizio curato dal Comune).

Per portatori di handicap psicofisici l’individuazione del luogo di lavoro verrà effettuata sulla base della valutazione delle condizioni psicofisiche attitudinali del soggetto da parte di organo tecnico/medico e/o assistente sociale dell’ASL con i Responsabili del Comune.

 

Art. 6

Il numero delle ore di attività e i giorni della settimana sono fissati nell’ambito di ciascun progetto elaborato in maniera coordinata tra i Responsabili del Comune ed eventuali operatori dell’Azienda Sanitaria. La fissazione della spesa di ogni ‘’borsa-lavoro” sarà stabilita dalla Giunta Comunale e sarà corrisposta sulla base delle risultanze dei progetti realizzati, che potranno essere parametrati, quale misura partecipativa, dalla rilevazione delle effettive presenze.

 

Art. 7

Le eventuali assenze devono essere segnalate, dai diretti interessati al dipendente comunale, referente del progetto.

 

Art. 8

La Giunta Comunale individua, nell’ambito del personale del Comune, il referente del progetto che, d’intesa con i servizi sociali dell’Azienda Sanitaria per quei progetti di specifico interesse, provvederà alla gestione ed all’organizzazione degli inserimenti per lo svolgimento delle borse lavoro. L’attività dei referenti si articola in:

  • Attività interne all’Ente accogliente;
  • Valutazione e scelta degli Uffici o Servizi nei quali inserire i destinatari del progetto;
  • Colloqui con il personale per definire in particolare le modalità di inserimento, riferimento interno, verifica periodica dell’inserimento.

 

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore nel giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

(san.pio.gio.)
11/07/2004
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